Colori della Repubblica Italiana
   

Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 è stata pubblicata la legge n.94 del 15/07/2009, in vigore dall’08 agosto 2009 concernente disposizioni in materia di “sicurezza pubblica” che reca tra l’altro alcune norme di modifica della attuale legge sulla cittadinanza per quanto concerne la domanda per matrimonio.

In particolare la nuova norma stabilisce che:
• il vincolo del matrimonio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento;
• introduce  inoltre il  pagamento di un contributo di Euro 200,00, da effettuarsi esclusivamente in Euro,  per l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e  per le dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia.

Il versamento può essere effettuato:
mediante bonifici esteri
Gli elementi identificativi che andranno obbligatoriamente utilizzati dai richiedenti per il versamento del contributo sono:
1) Nome del Beneficiario del conto corrente:
'MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA';
2) causale del versamento;
3) CODICE IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020
4) Nome della Banca ricevente:
POSTE ITALIANE S.P.A.
5) codice BIC/SWIFT di Poste italiane:
BPPIITRRXXX

N.B. LE ISTANZE INCOMPLETE VERRANNO RESPINTE.
 
SI E’ CITTADINI ITALIANI:

1. PER NASCITA
Il figlio minorenne di un cittadino/a italiano è automaticamente italiano. Deve essere solo registrato l’atto di nascita presso il Consolato. (vedere sezione Stato Civile)
Si è cittadini italiani per nascita (anche all'estero) per linea paterna (senza limite di generazione) o per linea materna (solo per coloro nati dopo il 1.1.1948).
(cliccare qui per scaricare la lista della documentazione necessaria in inglese)

2. PER MATRIMONIO CON CITTADINO\A ITALIANO\A
La donna straniera che ha sposato un cittadino italiano prima del 27.4.1983 ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana e l’ha mantenuta anche dopo l'eventuale decesso del coniuge italiano o divorzio dal coniuge italiano, purché avvenuto dopo il 27.04.1983.
Per coloro che si sono sposati dopo il 27.4.1983, l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero (uomo o donna) è subordinato ad una sua domanda di acquisto della cittadinanza italiana.
(cliccare qui per scaricare la lista della documentazione necessaria in inglese).

3. PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO
  • in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
  • nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

4. PER RICONOSCIMENTO
di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso).

5. PER ADOZIONE
sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione.

6. PER NATURALIZZAZIONE PER RESIDENZA IN ITALIA
I requisiti sono:
  • dieci anni di residenza legale;
  • reddito sufficiente;
  • assenza di precedenti penali;
  • rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
Il numero di anni può essere abbreviato a:
  • tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
  • quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
  • cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
  • sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
  • non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata solo alla Prefettura della Provincia di residenza in Italia.

7. PER DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DELL’INTERESSATO
Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):
• svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
• assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
• risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
A partire dal 16 agosto 1992 (entrata in vigore della legge 91/92), l’acquisto di un’altra cittadinanza non comporta più la perdita di quella italiana.
I cittadini italiani nati in Italia che hanno acquistato la cittadinanza britannica prima del 16 agosto 1992 hanno perso la cittadinanza italiana. Possono riacquistarla, senza perdere quella britannica, sulla base della residenza in Italia.
(cliccare qui per scaricare la lista della documentazione necessaria).
Le donne italiane che si sono coniugate con cittadini britannici prima del 1.1.1949, hanno acquistato involontariamente la cittadinanza britannica e perso quella italiana. Possono riacquistare la cittadinanza italiana con una dichiarazione.
(cliccare qui per scaricare la lista della documentazione necessaria).
Le donne che si sono sposate dopo il 1.1.1949 ed hanno acquistato la cittadinanza britannica, l’hanno acquistata volontariamente e hanno quindi perso la cittadinanza italiana. (cliccare qui per scaricare la lista della documentazione necessaria)
Chi ha acquistato la cittadinanza straniera dopo il 31.3.2001 non è più tenuto a comunicarlo alle Autorità italiane.
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